Il Consiglio dell’Ordine, preposto alla tenuta dell’Albo degli iscritti, nel ricevere le domande di iscrizione  accerta che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e procede all’iscrizione come atto dovuto e non discrezionale. Non può essere iscritto all’Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in una pena superiore ai tre anni di reclusione, o a quella dell’interdizione dell’esercizio della professione.

 

AGGIORNAMENTI 

– 23 luglio 2024