Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo per gli architetti di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale imposizione si estende a tutti i professionisti iscritti all’albo che svolgano attività che prevedono un rapporto diretto con il cliente.
Gli architetti al conferimento dell’incarico devono indicare al committente gli estremi della polizza, il massimale e successivamente ogni eventuale variazione (ART. 9 DELLA LEGGE 27/2012 e ART. 5 DEL DPR 137/2012).

CASI PARTICOLARI:

  1. Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: la polizza assicurativa del titolare dello studio deve includere un’apposita clausola in cui si specifichi che i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata.
  2. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente con rilevanza esterna (ad esempio perizie, collaudi, etc.): è sufficiente inserire il dipendente o professionista nella polizza assicurativa dell’ente, come nel caso precedente.
  3. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente senza rilevanza esterna: non è necessario stipulare una polizza assicurativa.
  4. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. Nel caso il professionista rientri nel profilo indicato nel punto 1 valgono le stesse modalità.
  5. Società di persone: non è necessario che la società sia assicurata, ma è sufficiente che i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.

Convenzione Responsabilità Civile e Professionale con la Società MAR GENOVA

MERGENOVA CONSULTING SRL, 

Via Fieschi 136R, 16129 Genova (GE), 0103000454, margenova2019@gmail.com

CHINDAMO ROSAIRO – 3473347834

INARCASSA

– una polizza sanitaria integrativa alla “Grandi interventi e Gravi eventi morbosi”, per il rimborso dei ricoveri e delle spese mediche, facoltativa e a pagamento;

– una convenzione RC Professionale , attiva dal 1° aprile 2012, con laSocietà Willis Italia Spa , (mercato assicurativo Lloyd’s)

CNAPPC

Le Compagnie selezionate sono:
     1. AIG Europe Limited ;
     2. Rappresentanza generale dei Lloyd’s per l’Italia

​Negli allegati tutte le informazioni necessarie, fornite dalle Compagnie, e le condizioni di polizza. 

AIG EUROPE LIMITED (5789 KB)  – Lloyd’s Rappresentanza per l’Italia (2618 KB)