Il Codice deontologico raccoglie le norme etico-giuridiche cui gli architetti devono attenersi durante l’esercizio della professione.

È l’elemento caratterizzante il sistema professionale. È lo strumento di cui si dotano gli Ordini ed i Collegi per assicurare il corretto esercizio della professione e costituisce il portato sostanziale di una professione intellettuale “protetta”. Esso garantisce l’interesse collettivo ed il cittadino. L’Ordine ha il compito di tutelare gli interessi della collettività degli iscritti e non del singolo iscritto.

Tra tutte le professioni intellettuali ve ne sono alcune che sono definite protette; si tratta di quelle professioni per il cui esercizio é necessaria l’iscrizione in apposito Albo e cioé di quelle professioni, tradizionalmente riservate a coloro che, per il corso di studi e la preparazione conseguita, sono i soli ad essere in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie ad assicurare una prestazione di qualità nell’interesse del cliente e della collettività. Si tratta di quelle professioni che per l’elevato rischio sociale o comunque per l’interesse pubblico connesso al loro legale esercizio, sono indirizzate a diritti fondamentali dei cittadini: difesa del diritto alla salute, difesa dei diritti soggettivi, tutela delle trasformazioni dell’ambiente e del paesaggio, sicurezza delle costruzioni e degli impianti, informazione, ecc.

La professione intellettuale è connotata dal carattere intellettuale della prestazione, dalla discrezionalità del prestatore d’opera nell’esecuzione della stessa e, in genere, dalla rilevanza del mero compimento dell’attività come oggetto della prestazione, indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto (cd. obbligazione di mezzi e non di risultato). Il professionista deve svolgere la propria attività in piena indipendenza, con personale responsabilità e controllo anche nell’ambito di organizzazioni complesse, con trasparente concorrenzialità, incentrata sulla qualità e non sulla minimalizzazione degli onorari

Le prestazioni professionali possiedono una assoluta specificità che le distingue e le rende non assimilabili ad alcuna altra attività economica, sia essa attinente ai servizi, alla produzione, al commercio, comportando una indispensabile componente etica che non viene richiesta agli altri settori.

Il Committente è obbligato dalla legge a servirsi di un professionista iscritto all’Ordine per ottenere determinate prestazioni, tuttavia, gli è garantita la massima libertà di scelta del professionista nell’ambito degli iscritti all’Albo. Il rapporto che si istaura tra cliente e professionista ha carattere fiduciario, nel senso che il cliente liberamente sceglie una persona a cui si affida completamente, avendo fiducia nelle sue competenze tecnico-scientifiche e nella moralità del suo comportamento.

L’attuale Codice, approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti e in vigore dal 30APRILE 2021, recepisce le novità introdotte dalla riforma delle professioni. Si ricorda che ai procedimenti disciplinari pendenti e alle violazioni deontologiche avvenute prima del 30 aprile 2021 continuano ad applicarsi i codici deontologici in vigore al momento dei fatti.