Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo per gli architetti di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale imposizione si estende a tutti i professionisti iscritti all’albo che svolgano attività che prevedono un rapporto diretto con il cliente.
Gli architetti al conferimento dell’incarico devono indicare al committente gli estremi della polizza, il massimale e successivamente ogni eventuale variazione (ART. 9 DELLA LEGGE 27/2012 e ART. 5 DEL DPR 137/2012).

CASI PARTICOLARI:  

      1. Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: la polizza assicurativa del titolare dello studio deve includere un’apposita clausola in cui si specifichi che i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata.

      1. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente con rilevanza esterna (ad esempio perizie, collaudi, etc.): è sufficiente inserire il dipendente o professionista nella polizza assicurativa dell’ente, come nel caso precedente.

      1. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente senza rilevanza esterna: non è necessario stipulare una polizza assicurativa.

      1. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. Nel caso il professionista rientri nel profilo indicato nel punto 1 valgono le stesse modalità.

      1. Società di persone: non è necessario che la società sia assicurata, ma è sufficiente che i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.

    Convenzione Responsabilità Civile e Professionale con la Società MAR GENOVA

    MERGENOVA CONSULTING SRL, Via Fieschi 136R, 16129 Genova (GE)

    INARCASSA

    – una polizza sanitaria integrativa alla “Grandi interventi e Gravi eventi morbosi”, per il rimborso dei ricoveri e delle spese mediche, facoltativa e a pagamento;

    – una convenzione RC Professionale , attiva dal 1° aprile 2012, con la Società Willis Italia Spa , (mercato assicurativo Lloyd’s)

    CNAPPC

    Le Compagnie selezionate sono:
         1. AIG Europe Limited ;
         2. Rappresentanza generale dei Lloyd’s per l’Italia

    Negli allegati tutte le informazioni necessarie, fornite dalle Compagnie, e le condizioni di polizza. 

    AIG EUROPE LIMITED (5789 KB)  – Lloyd’s Rappresentanza per l’Italia (2618 KB)