Si porta l’attenzione dei Colleghi sull’art. 31 del DL 06/11/2021 n. 152 e riportato in evidenza sul sito dell’Ordine relativamente all’iscrizione del professionista in ragione del personale reclutato per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Art. 31
Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non
e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina
in nessun caso la cancellazione d'ufficio. ((Per gli incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165)).
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del ((comma 7-ter)) possono mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel
caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento ((dell'iscrizione
alla cassa previdenziale)) di appartenenza. ((Le modalita' di
applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto
privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione)).»;







