Si porta l’attenzione dei Colleghi sull’art. 31 del DL 06/11/2021 n. 152 e riportato in evidenza sul sito dell’Ordine relativamente all’iscrizione del professionista in ragione del personale reclutato per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Art. 31 
 
Conferimento di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai
    procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR 
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento  delle  migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non
e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina
in nessun  caso  la  cancellazione  d'ufficio.  ((Per  gli  incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si  applicano  i  divieti  di  cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165)). 
      7-quater.   I   professionisti    assunti    dalle    pubbliche
amministrazioni  ai  sensi  del  ((comma  7-ter))  possono  mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi  previdenziali  obbligatori  di
cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103.  E'  in  ogni  caso  escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),  nel
caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento  ((dell'iscrizione
alla  cassa  previdenziale))  di  appartenenza.  ((Le  modalita'   di
applicazione del presente comma sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali  di  diritto
privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione)).»; 








